Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'
elevato, fino a un massimo di tre anni,  in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente alla Polizia  di  Stato.  Per  gli
appartenenti ai ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  il
limite di eta' per la partecipazione al concorso e'  di  trentacinque
anni; 
      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale prescritti per l'accesso  alla  carriera  dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,
che si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti, non  rilevando,  ai  fini  dell'idoneita',  l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei  rispettivi  accertamenti.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alla citata carriera; 
      f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito  presso
una universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione
universitario  equiparato,  rientrante,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  del  18  dicembre
2014, in una delle seguenti classi: 
        biologia (LM-6, 6/S); 
        biotecnologie agrarie (LM-7, 7/S); 
        biotecnologie industriali (LM-8, 8/S); 
        biotecnologie mediche,  veterinarie  e  farmaceutiche  (LM-9,
9/S). 
      Il diploma di laurea, qualora rilasciato,  da  una  universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative,  deve  essere
equiparato ad una delle predette classi di  laurea  specialistiche  o
magistrali  in  base  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; 
      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di biologo; 
      h) essere iscritto nella sezione A dell'albo professionale  dei
biologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione  ai  sensi  del
comma 4; 
      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, non  aver  riportato  la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o  altra  sanzione  piu'
grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del  presente
bando  e  aver  conseguito,  nello  stesso   periodo,   un   giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo». 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di  cui  all'art.  4,   ad   eccezione
dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei  biologi,
che puo' essere conseguita entro l'inizio  del  corso  di  formazione
iniziale, purche' il candidato sia in possesso  della  documentazione
attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa   istanza.   I
requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione  di
quello relativo al limite di eta', sino al  termine  della  procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi
ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione
svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono
effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione
iniziale. I controlli  sono  svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.