Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e  ne  sara'  dato  avviso,  con
valore di notifica a tutti gli effetti, sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva saranno  convocati  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali i primi centoventi candidati nonche', in soprannumero, i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo  degli
ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.