Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identita' e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV; 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. La Commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. 7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.