Art. 19 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orale  la  commissione
elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore,  secondo
l'ordine della votazione complessiva riportata  dai  candidati.  Tale
votazione e' data dalla somma della media dei  voti  riportati  nelle
prove scritte, il voto conseguito nella prova orale  e  il  punteggio
ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e  sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve  dei
posti previste dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1,  nonche'  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se  ne  dara'  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti.