Art. 20 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334 del 2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge  n.  121
del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai  servizi  d'istituto  sono  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334
del 2000.