Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno il limite di eta' per la partecipazione al concorso e' di trentacinque anni; e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneita', l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per l'accesso alla citata carriera; f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi: 1) Settore polizia scientifica: ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S); ingegneria elettronica (LM-29, 32/S); ingegneria informatica (LM-32, 35/S); 2) Settore telematica: ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S); 3) Settore motorizzazione: ingegneria meccanica (LM-33, 36/S); 4) Settore accasermamento: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4, 4/S); ingegneria civile (LM-23, 28/S); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24, 28/S); ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S). Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Universita' della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; h) essere iscritto nella Sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4; i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 3, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, che puo' essere conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. 5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.