Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due funzionari di Polizia con qualifica anche inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 2. Il Presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della commissione esaminatrice. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.