Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte; valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; prova orale. 2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.