Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it 5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi 130 candidati nonche', in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.