Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di corpo di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.