Art. 18 Esclusioni 1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.