Art. 8 Prova scritta 1. I concorrenti dovranno sostenere la prova scritta di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel citato allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 7 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita' per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 5. Per quanto concerne la modalita' di svolgimento della suddetta prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 6. La prova scritta si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.