Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI,  sulla  base  delle
graduatorie  di  cui  all'art.  10  del  presente  bando,  destina  i
candidati, risultati  idonei  a  seguito  del  colloquio,  sui  posti
disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le  graduatorie  di  cui  al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento  delle
graduatorie  tuttora  vigenti  di  cui  al   decreto   dipartimentale
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   n.
1084/2019 e successive rettifiche.