Art. 12 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12  novembre  2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.