Art. 13 Depennamento dalle graduatorie 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.