Art. 13 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando.