Art. 4 
 
   Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere una certificazione  della  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del  21  marzo  2016,  n.
170,     su     tematiche      afferenti      all'intercultura      o
all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria); 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  devono  possedere  la  relativa
specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole. 
    5.  Il  personale  amministrativo  della  scuola   da   destinare
all'estero deve avere una conoscenza di almeno una  lingua  straniera
di  livello  non  inferiore  a  B2  del  Quadro  comune  europeo   di
riferimento (QCER),  fra  quelle  relative  alle  aeree  linguistiche
stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno
degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli   affari   internazionali    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  12  luglio  2012,  n.  10899  e
successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del
corso di laurea». 
    6.   I   requisiti   professionali   richiesti    al    personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno  tre  anni  scolastici  di
effettivo  servizio  in   Italia   nel   profilo   professionale   di
appartenenza; 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.