Art. 8 Graduatorie provvisorie 1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione sulla base del punteggio dei titoli per i docenti che abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e per il personale ATA che abbia raggiunto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli. 2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. 3. L'inserimento in dette graduatorie non e' titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che supereranno il colloquio di idoneita' di cui al successivo art. 9. 4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.