Art. 8 
 
                       Graduatorie provvisorie 
 
    1. Le graduatorie  provvisorie  sono  formate  dalla  commissione
sulla base del  punteggio  dei  titoli  per  i  docenti  che  abbiano
raggiunto almeno 20 punti nella  valutazione  dei  titoli  e  per  il
personale ATA che abbia raggiunto almeno 10 punti  nella  valutazione
dei titoli. 
    2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. L'inserimento in dette graduatorie non e'  titolo  sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i  candidati
che supereranno il colloquio di idoneita' di cui al  successivo  art.
9. 
    4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese  e
sono pubblicate sul sito istituzionale del  MAECI.  La  pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. Eventuali reclami possono essere  presentati  entro,  e  non
oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati
i reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.