Art. 10 
 
                    Formazione delle commissioni 
                           di valutazione 
 
    1. Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti,  inclusi  i  membri
aggregati delle  commissioni  giudicatrici,  presentano  istanza  per
l'inserimento nei rispettivi elenchi al direttore generale  dell'USR,
secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 
    2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i titoli,  intendono  candidarsi.  L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, per  quella  di
residenza. 
    3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al  comma  1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente. 
    4. Nell'istanza all'USR Fvg, gli aspiranti, a pena di esclusione,
devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 7; 
      b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 8; 
      c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 9. La dichiarazione relativa  alla  situazione  prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante  all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
      d. nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
      e.  l'universita'  e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
      f. il curriculum vitae; 
      g. il consenso al trattamento dei dati personali. 
    5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente   delle
commissioni giudicatrici dichiarano,  inoltre,  l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 8, comma 3. 
    6. Il direttore generale predispone gli elenchi degli  aspiranti,
distinti  tra  presidenti  e  commissari  nonche'  tra  personale  in
servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono  pubblicati  sui
siti degli USR. 
    7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dal direttore  generale  dell'USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti. 
    8. All'atto della nomina, l'USR accerta il possesso dei requisiti
da parte dei presidenti e  dei  componenti,  anche  aggregati,  delle
commissioni.  I  decreti  di  costituzione  delle  commissioni   sono
pubblicati sul sito internet dell'USR. 
    9. In caso di cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il direttore generale dell'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo. 
    10. In caso di  mancanza  di  aspiranti,  il  direttore  generale
dell'USR  competente  nomina  i  presidenti  e  i  componenti,  anche
aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le
cause di incompatibilita'  previsti  dal  presente  decreto  e  dalla
normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 
    11. Qualora non sia possibile reperire commissari,  il  direttore
generale dell'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei  settori  scientifico-disciplinari  o
accademico-disciplinari  caratterizzanti  le   distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
    12. I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.