Allegato 
 
                 DECRETO RECANTE MODALITA' OPERATIVE 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
    Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - del 19 novembre 2019, con  il  quale  e'  stato
indetto un concorso, per esami, a trecentodieci posti  di  magistrato
ordinario; 
    Visto l'art. 11, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44; 
    Visto  il  parere  del  Comitato  tecnico  scientifico   previsto
dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  espresso  in  data  23
aprile 2021; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
    Le prove scritte del concorso, per esami, a  trecentodieci  posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29  ottobre
2019, si svolgeranno contemporaneamente in sei sedi,  selezionate  in
base ad  una  ricerca  di  mercato  estesa  su  tutto  il  territorio
nazionale, in considerazione dei collegamenti viari  e  di  trasporto
pubblico locale, delle aree di parcheggio di cui dispongono,  nonche'
in ragione degli accessi, della distribuzione degli spazi  interni  e
della aereazione naturale dei locali, con  le  modalita'  di  seguito
indicate. 
 
                               Art. 2. 
 
    Le  modalita'  operative  di  svolgimento  delle  prove  sono  le
seguenti: 
      1) l'accesso dei  candidati  all'area  concorsuale,  sia  nelle
giornate di consegna dei codici che in quelle  di  svolgimento  delle
prove scritte, avviene  evitando  ogni  assembramento,  nel  rispetto
della segnaletica orizzontale e verticale posizionata nei  siti,  con
modalita' a senso unico; 
      2) ciascun  candidato,  nel  giorno  di  presentazione  per  la
consegna  dei  codici,  accede  all'area  concorsuale  indossando  un
dispositivo di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta
la durata di permanenza presso il sito;  nei  giorni  di  svolgimento
delle prove scritte, l'amministrazione fornisce a  ciascun  candidato
mascherine FFP2, da indossarsi per tutto  il  periodo  di  permanenza
presso l'area concorsuale, con obbligo di sostituzione  ogni  quattro
ore; 
      3) ciascun candidato si presenta presso le aree concorsuali  da
solo e senza alcun tipo di  bagaglio,  salvi  gli  effetti  personali
indispensabili; 
      4) l'identificazione dei candidati avviene mediante  l'utilizzo
di lettore ottico, in riferimento al codice a  barre  preventivamente
indicato e comunicato, assicurando la priorita'  nell'identificazione
delle candidate incinta, neomamme ovvero dei soggetti fragili; 
      5)  ciascun  candidato,  al  momento  dell'accesso  alle   aree
concorsuali  per  la  consegna  dei  codici,  esibisce  al  personale
incaricato un  referto  relativo  ad  un  test  antigenico  rapido  o
molecolare, effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica
o  privata  accreditata/autorizzata,  in  data  non   antecedente   a
quarantotto ore; allo stesso  modo,  ciascun  candidato,  nei  giorni
fissati per lo svolgimento delle prove scritte, esibisce un ulteriore
referto,  analogo  a  quello  indicato  nel  periodo   che   precede,
effettuato entro le quarantotto ore. I  candidati  convocati  per  la
consegna dei codici nella giornata antecedente lo  svolgimento  della
prima prova scritta i quali consegnano un  referto  effettuato  nella
medesima  giornata,  sono  esonerati   dall'obbligo   di   esibizione
dell'ulteriore referto; 
      6) ciascun candidato,  in  occasione  di  ogni  accesso  presso
l'area   concorsuale,   consegna    al    personale    addetto    una
autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  riguardante
l'assenza di sintomi influenzali in atto, la  mancata  conoscenza  di
essere positivo al COVID e la circostanza di non  essere  attualmente
sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare
fiduciario  e/o  al   divieto   di   allontanamento   dalla   propria
dimora/abitazione come misure di  prevenzione  della  diffusione  del
contagio da COVID-19 e di non essere stato  a  contatto  con  persone
positive al COVID nei quattordici giorni precedenti; i candidati  che
attestano,  nelle  forme  previste  dalla  legge,  di  essere   stati
vaccinati (con ciclo completo) e quelli che producono  certificazione
di  avvenuta  guarigione  dal   Sars-Cov2,   sono   esonerati   dalla
presentazione della predetta autodichiarazione; 
      7) a ciascun candidato,  al  momento  di  ogni  accesso  presso
l'area concorsuale, viene effettuata la misurazione della temperatura
corporea mediante apposita strumentazione; 
      8) ai candidati, durante lo svolgimento  delle  prove  scritte,
sono messe a  disposizione  soluzioni  idroalcoliche  igienizzanti  e
forniti fogli e penne monouso; 
      9) per l'intera durata delle prove scritte non  possono  essere
consumati alimenti solidi, mentre e' consentito l'uso di bevande. 
 
                               Art. 3. 
 
    Costituiscono  causa  di  esclusione  dal  concorso,   ai   sensi
dell'art. 10, primo comma, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le
seguenti circostanze: a)  non  indossare  la  mascherina  protettiva,
secondo le  modalita'  specificate  all'art.  2;  b)  presentare  una
temperatura  corporea  superiore  a  37,5   C°   al   momento   della
misurazione; c) non esibire i referti di cui all'art 2, n. 5); d) non
consegnare le autodichiarazioni previste dall'art. 2, n.  6),  ovvero
indicare  in  esse  la  positivita'  delle  relative  condizioni.   I
provvedimenti  di  esclusione   sono   adottati   dalla   commissione
esaminatrice. 
 
                               Art. 4. 
 
    Le  funzioni  della  commissione  esaminatrice  presso  le   sedi
periferiche sono svolte dai comitati di vigilanza previsti  dall'art.
3, comma 4, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  la  selezione
dei cui componenti avverra', preferibilmente, tra  i  magistrati  che
prestano servizio presso uffici giudiziari del distretto  in  cui  si
trova ciascuna sede concorsuale. 
 
                               Art. 5. 
 
    Le modalita' operative di svolgimento delle prove  orali  saranno
concretamente declinate con  successivo  decreto,  in  considerazione
della futura evoluzione del quadro pandemico. 
 
                               Art. 6. 
 
    L'indicazione specifica delle  sedi  concorsuali,  dei  candidati
assegnati  a  ciascuna  di  esse,  delle   date,   degli   orari   di
presentazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni  concernenti
la procedura,  saranno  contenute  nel  decreto  del  Ministro  della
giustizia, recante il diario delle prove, che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  - 28
maggio 2021 n. 42. 
    Il diario  sara'  altresi'  disponibile  sul  sito  internet  del
Ministero, www.giustizia.it  alla  voce  «strumenti/concorsi,  esami,
selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per  raggiungere
le  sedi  ed  alle  altre  informazioni  concernenti  lo  svolgimento
concreto della procedura. 
    Roma, 29 aprile 2021 
 
                                                La Ministra: Cartabia