Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.