Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 30
aprile 2020, n. 58.
Essa e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un
numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso
dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto
delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto
di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.