Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del  30
aprile 2020, n. 58. 
    Essa  e'  presieduta  da  un  dirigente  del  Dipartimento,   con
qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,  e  composta  da  un
numero di componenti esperti nelle materie  oggetto  delle  prove  di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non  appartenente
all'amministrazione emanante, e da un  segretario.  Con  il  medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio  e'  espresso
dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un  esperto
delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un  esperto
di informatica. Ove non sia disponibile  personale  in  servizio  nel
dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art.  9,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse.