Art. 5 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 30 aprile 2020, n. 58. Essa e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il dipartimento. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.