Art. 6 
 
 
                      Presentazione alle prove 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni. 
    La mancata presentazione  alla  prova  preselettiva,  alla  prova
scritta o anche soltanto ad una di esse e'  considerata  rinuncia  al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale ovvero alla visita fissata  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.