Art. 6
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova
scritta o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.