Art. 6 Presentazione alle prove Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova scritta o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.