Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021, nonche' sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it - sara' data
comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della
votazione riportata dai candidati che hanno superato la prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del
Dipartimento.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti,
della pubblicazione, sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.