Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it - sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.