Art. 8
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di
quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente,
su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonche', a
scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elettrotecnica e impianti;
b) meccanica e macchine;
c) idraulica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) fisica;
b) chimica;
c) topografia;
d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione
incendi;
f) elementi di diritto amministrativo e di diritto
costituzionale;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).