Art. 9 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  il  voto
conseguito nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale. 
    L'amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'art. 20, comma  3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di
quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  e  precedenza  devono  essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali  dichiarazioni  sostitutive   dovranno   essere   trasmesse,
attraverso   l'utilizzo   della   posta   elettronica    certificata,
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  -  entro  e  non
oltre il termine perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal
giorno successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la
prova orale. A tal fine fara' fede  la  data  di  invio  on-line  per
l'inoltro a mezzo posta certificata.