Art. 10 Prova orale 1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. 2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato A. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. 4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle indicate nell'allegato A. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,10 per ogni lingua straniera. 5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.