Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove  scritte  e  della  prova  pratica  e  il
punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali.