Art. 12 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso.