Art. 2 Riserva di posti 1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.