Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non  superiore  agli
anni quaranta. Il limite di  eta'  e'  da  intendersi  superato  alla
mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  B,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).