Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»,
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al citato comma  1  che,  allo  scadere  del
termine di cui al medesimo comma  1,  non  permettera'  piu'  ne'  la
compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  di
cui al comma 1 del presente articolo in  prossimita'  della  scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di compilazione  e  di  invio  della
domanda di partecipazione, si raccomanda  di  inviare  per  tempo  la
propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il  candidato
ha la possibilita' di ritirare  la  domanda  gia'  inviata,  mediante
l'apposita funzionalita'  dell'applicazione,  e  di  presentarne  una
nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo  di  cui  al
comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 1, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n.
445 del 2000, le dichiarazioni mendaci,  la  falsita'  negli  atti  e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed  esami»  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni  indicate  nel  periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i  candidati
possono comunicarle secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di cui al comma 1 del presente articolo. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova pratica,  previa
presentazione  di  idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di
invalidita', da allegare alla  domanda  di  partecipazione.  Ai  fini
dell'esenzione dalla  prova  selettiva,  fa  fede  la  documentazione
inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per  l'invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione  sia
accertata  successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i
candidati  possono  comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.  Ai  sensi
del presente comma, per  idonea  documentazione  deve  intendersi  il
verbale di accertamento dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero,
per i casi di invalidita' accertati antecedentemente  al  1°  gennaio
2010, il verbale della Commissione  medica  della  azienda  sanitaria
locale competente ovvero il provvedimento  di  accertamento  adottato
dall'autorita'  giurisdizionale  competente,  recanti   l'indicazione
della percentuale di invalidita' riconosciuta. 
    8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  4,   devono   indicarlo   nella   domanda   di
partecipazione.