Art. 12
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello
Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare
prioritariamente, l'incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente
precedente e in via subordinata l'incorporazione dei candidati idonei
ma non utilmente collocati nelle graduatorie degli altri blocchi
precedenti in ordine temporale.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
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