Art. 12 
 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
prioritariamente,  l'incorporazione  dei  candidati  idonei  ma   non
utilmente  collocati  nella  graduatoria  del  blocco  immediatamente
precedente e in via subordinata l'incorporazione dei candidati idonei
ma non utilmente collocati  nelle  graduatorie  degli  altri  blocchi
precedenti in ordine temporale. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
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