Art. 13 
 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
 
    Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei  posti
di cui al precedente art. 1, comma  1  eventualmente  rimasti  ancora
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie in corso  di  validita'  dei  VFP  1  nella  Marina
Militare e nell'Aeronautica  Militare,  i  candidati  idonei  ma  non
utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato   l'opzione   di
arruolamento presso altre Forze armate.