Art. 13
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti
di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora
vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori,
dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nella Marina
Militare e nell'Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non
utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di
arruolamento presso altre Forze armate.