Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione ad eccezione del requisito di cui al precedente art.
2, comma 1, lettera c), relativo al superamento del giorno del
compimento del 25° anno di eta', per i candidati che hanno presentato
domanda utile, gia' acquisita agli atti della Direzione generale per
il personale militare, al bando indetto con il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021 e revocato con il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0257771 del 27 maggio 2021;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli
relativi:
- all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza
fisica;
- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti
specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente
articolo;
c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati
gia' esclusi dalla DGPM dal 1° blocco del presente bando di
reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
3. Le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
- inidonei all'attivita' sportiva, per rifiuto
all'effettuazione delle prove, ovvero per incompletezza della
documentazione richiesta;
- inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
4. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai
titoli di merito rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nonche'
alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9
(specificati nell'allegato A del presente bando) e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente
punteggio di merito.
Il CSRN segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni
rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli
effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la
commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di
merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei
titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento
dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie
previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra'
adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione
dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno
nell'Esercito.
La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle
previste comunicazioni all'Autorita' Giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di Procedura Penale
ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un
anno se gia' incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno segnalati all'Autorita' Giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di Procedura Penale.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il
provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento.