Art. 9
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice
redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c) sommando tra loro
i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del
presente bando e secondo i criteri in esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.