Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione 1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna che sara' sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della Regione interessata. 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso. 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.