Art. 8 
 
                                Oneri 
 
    1. Ai  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta  il  rimborso  delle  spese  di  missione. I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28  dicembre
1973, n. 836,  e  successive  modificazioni.  Le  spese  relative  al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante  designato  dalla  Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento  -  compresi  i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione della salute di consigli, comitati e  commissioni
in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione «Ricerca  e
innovazione» -  Programma  «Ricerca  per  il  settore  della  sanita'
pubblica» - «Funzionamento»  -  C.D.R.  «Direzione  della  ricerca  e
dell'innovazione in sanita'»,  allocato  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2021.