Art. 5 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneita' conseguite  in
concorsi banditi dagli  istituti  formativi  per  l'insegnamento  del
restauro   accreditati   dalla    «Commissione    tecnica    (decreto
interministeriale del 7 febbraio 2011), per le attivita'  istruttorie
finalizzate all'accreditamento delle Istituzioni formative e  per  la
vigilanza dell'insegnamento del restauro» -  (valore  del  titolo  di
preferenza: 1/30). 
    3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.