Art. 5
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo
scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneita' conseguite in
concorsi banditi dagli Istituti formativi per l'insegnamento del
restauro accreditati dalla «Commissione tecnica per le attivita'
istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni
formative e per la vigilanza dell'insegnamento del restauro» (decreto
interministeriale del 7 febbraio 2011) per il percorso formativo
professionalizzante 5.
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovra' essere dichiarato
con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.