Art. 9
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell'art. 8 del
presente bando, l'irregolarita' della documentazione presentata,
ovvero l'inidoneita' fisica accertata nella fase iniziale del corso,
a cura dell'ICPAL e ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, comportano la decadenza del
diritto all'ammissione al corso quinquennale, di cui al presente
bando.
2. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per
motivazioni indipendenti dalla propria volonta', e in particolare per
l'adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere
straordinario, il concorso non potesse essere svolto.
3. L'ICPAL si riserva la possibilita' di non attivare il corso
qualora il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati.
4. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per
motivi indipendenti dalla propria volonta', l'avvio del corso debba
essere procrastinato.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 7 giugno 2021
Il direttore generale avocante: Turetta