Art. 9 Disposizioni finali 1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell'art. 8 del presente bando, l'irregolarita' della documentazione presentata, ovvero l'inidoneita' fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell'ICPAL e ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, comportano la decadenza del diritto all'ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando. 2. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volonta', e in particolare per l'adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il concorso non potesse essere svolto. 3. L'ICPAL si riserva la possibilita' di non attivare il corso qualora il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati. 4. L'ICPAL declina ogni responsabilita' nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla propria volonta', l'avvio del corso debba essere procrastinato. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 7 giugno 2021 Il direttore generale avocante: Turetta