Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il mancato adempimento a  quanto  richiesto  nell'art.  8  del
presente  bando,  l'irregolarita'  della  documentazione  presentata,
ovvero l'inidoneita' fisica accertata nella fase iniziale del  corso,
a cura dell'ICPAL e ai sensi del decreto  legislativo  n.  81/2008  e
successive modificazioni ed integrazioni, comportano la decadenza del
diritto all'ammissione al corso  quinquennale,  di  cui  al  presente
bando. 
    2. L'ICPAL declina ogni responsabilita'  nel  caso  in  cui,  per
motivazioni indipendenti dalla propria volonta', e in particolare per
l'adempimento  di  eventuali  disposizioni  normative  di   carattere
straordinario, il concorso non potesse essere svolto. 
    3. L'ICPAL si riserva la possibilita' di non  attivare  il  corso
qualora il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati. 
    4. L'ICPAL declina ogni responsabilita'  nel  caso  in  cui,  per
motivi indipendenti dalla propria volonta', l'avvio del  corso  debba
essere procrastinato. 
    5. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 7 giugno 2021 
 
                              Il direttore generale avocante: Turetta