IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) della Marina militare al 20° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 22° e 23° corso AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021; Vista la lettera n. M_D MSTAT0044352 del 24 maggio 2021, con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di incrementare di una unita' i cinquantasei posti banditi per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, portando a quarantanove i quarantotto posti previsti per il Corpo di Stato maggiore; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0100212 del 26 maggio 2021, con la quale lo Stato maggiore della Difesa, trattandosi di esigenze compensative in termini quantitativi e finanziari, ha autorizzato la devoluzione di un posto non bandito nel concorso allievi ufficiali piloti di complemento al concorso allievi ufficiali in ferma prefissata; Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni refusi contenuti nell'art. 1, comma 1, nell'art. 2, comma 5, nell'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2, nell'art. 9, comma 8, nell'art. 12, comma 5, nell'art. 17, comma 2 e nell'allegato «F», punto 2. del medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi indicati nelle premesse, l'art 1, comma 1 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 1 (Posti a concorso). - 1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP, come di seguito specificati: (omissis); c) per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasette posti, di cui: 1) quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore; (omissis)».