Art. 2 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse,  l'art.  2,  comma  5  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 2 (Riserve di posti). 
    (Omissis). 
    5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.»