Art. 2 Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 2, comma 5 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 2 (Riserve di posti). (Omissis). 5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.»