Art. 3 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 3 (Requisiti). (Omissis); m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: (omissis); 14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore e per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea; (omissis). 2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto. (Omissis)».