Art. 3 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma  1,  lettera
m), n. 14) e comma  2  del  decreto  interdirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse,  e'  cosi'
modificato: 
    «Art. 3 (Requisiti). 
    (Omissis); 
      m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        (omissis); 
      14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato  maggiore  e
per i trenta posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  da
ammettere al corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale,  di  cui  rispettivamente  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e),  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea; 
      (omissis). 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei  requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  10,  11,
12, 13 e 14 del presente decreto. 
    (Omissis)».