Art. 5 Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 12, comma 5 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)). (Omissis). 5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»