Art. 5 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse,  l'art.  12,  comma  5  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)). 
    (Omissis). 
    5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui  ai  precedenti  commi  3  e  4,  sono  stabiliti  nei
rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta  stante  e  per  iscritto  della  preposta  commissione,  sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»