Art. 7 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato  «F»,  punto  2.
del decreto interdirigenziale n. M_D  GMIL  REG2021  0200556  del  23
aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
 
                                                        «Allegato "F" 
                                         (art. 12, comma 3 del bando) 
 
                 Prove di efficienza fisica per AUPC 
 
1. Modalita' di svolgimento delle prove di  efficienza  fisica  e  di
  attribuzione del punteggio nella prova di nuoto. 
    (Omissis). 
2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di  efficienza
  fisica. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
cui al  precedente  punto  1.,  lettere  a.,  b.  e  c..  Qualora  il
concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola  prova,  sara'
giudicato inidoneo alle prove di efficienza  fisica.  Tale  giudizio,
definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  nuoto,  di  cui   al
precedente punto 1., lettera a., concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui all'art. 17 del bando.»