Art. 7 Per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato «F», punto 2. del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Allegato "F" (art. 12, comma 3 del bando) Prove di efficienza fisica per AUPC 1. Modalita' di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di attribuzione del punteggio nella prova di nuoto. (Omissis). 2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di efficienza fisica. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova, sara' giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1., lettera a., concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 17 del bando.»