IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il proprio decreto n. 333-B/13C.39.21 del 21 aprile 2021, con il quale e' stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri del ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021; Vista in particolare, la previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), n. 4), del suddetto bando che consente la partecipazione, per i candidati al settore accasermamento, anche a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4, 4/S); Rilevato che sono stati indicati all'art. 3, comma 1, lettere g) e h), del citato bando di concorso, quali ulteriori requisiti di partecipazione, rispettivamente il «possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere» e l'iscrizione «nella Sezione A dell'albo professionale degli ingegneri» anziche', piu' in generale, «il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione» e «l'iscrizione nell'albo professionale», come previsto dalla normativa vigente; Ritenuto che, in ossequio al principio del favor partecipationis, si rende necessario procedere ad una rettifica del bando di concorso nel senso suddetto e, per l'effetto, dover disporre la riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, di cui all'art. 4, comma 1, del bando stesso; Decreta: Art. 1 1. All'art. 3, comma 1, le lettere g) e h) del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12C.39.21 del 21 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: «g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; h) essere iscritto nella Sezione A dell'albo professionale degli ingegneri o nella sezione A dell'albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;». 2. All'art. 3, comma 4, del suddetto decreto n. 333-B/12C.39.21, dopo le parole «ad eccezione dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli ingegneri», sono aggiunte le seguenti: «ovvero dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori».