IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il proprio decreto n. 333-B/13C.39.21 del 21  aprile  2021,
con il quale e' stato indetto un concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'assunzione di tredici commissari tecnici  ingegneri  del
ruolo degli ingegneri della carriera  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 3  del  bando,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 32 del 23 aprile 2021; 
    Vista in particolare, la previsione di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera f), n. 4), del suddetto bando che consente la partecipazione,
per i candidati al settore accasermamento, anche a coloro  che  siano
in possesso del  diploma  di  laurea  in  architettura  e  ingegneria
edile-architettura (LM-4, 4/S); 
    Rilevato che sono stati indicati all'art. 3, comma 1, lettere  g)
e h), del citato bando di  concorso,  quali  ulteriori  requisiti  di
partecipazione,  rispettivamente   il   «possesso   dell'abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere» e  l'iscrizione  «nella
Sezione A dell'albo professionale degli ingegneri» anziche', piu'  in
generale,  «il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione» e «l'iscrizione nell'albo professionale», come  previsto
dalla normativa vigente; 
    Ritenuto che, in ossequio al principio del favor partecipationis,
si rende necessario procedere ad una rettifica del bando di  concorso
nel senso suddetto e, per l'effetto, dover disporre la riapertura dei
termini di presentazione della  domanda  di  partecipazione,  di  cui
all'art. 4, comma 1, del bando stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. All'art. 3, comma 1, le lettere g) e h) del decreto  del  Capo
della  Polizia-Direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   n.
333-B/12C.39.21 del 21 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 
      «g) essere in possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
      h) essere iscritto  nella  Sezione  A  dell'albo  professionale
degli ingegneri o  nella  sezione  A  dell'albo  professionale  degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e  conservatori,  ovvero  aver
presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;». 
    2. All'art. 3, comma 4, del suddetto decreto n.  333-B/12C.39.21,
dopo  le  parole  «ad  eccezione  dell'iscrizione  nella  sezione   A
dell'albo professionale degli ingegneri», sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori».