Art. 2 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne abbiano fatto richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'ufficio scolastico regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre la tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).