Art. 4 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
    1. La prova scritta, unica e  distinta  per  ciascuna  classe  di
concorso,  consiste  in  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,  volti
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulle
discipline della  classe  di  concorso,  nonche'  sulla  preparazione
informatica,  volta  all'accertamento   delle   competenze   digitali
inerenti  l'uso  didattico  delle  tecnologie   e   dei   dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci  per  potenziare  la  qualita'
dell'apprendimento,  e  sulla  conoscenza  della  lingua  inglese  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
    2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale
il candidato ha presentato  domanda  di  partecipazione,  nelle  sedi
individuate  dagli  uffici  scolastici  regionali  e  consiste  nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti  sui  programmi
previsti dall'allegato A al decreto del Ministro  dell'istruzione  20
aprile 2020, n. 201 per  la  singola  classe  di  concorso,  5  sulle
competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la
classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40  quesiti  vertenti
sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di  matematica  e  20
quesiti di fisica. Per la classe  di  concorso  A028 -  Matematica  e
scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono  suddivisi  tra  20
quesiti  di  matematica  e  20  quesiti  nell'ambito  delle   scienze
chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 
    3. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
    4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    5. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti  a
ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e'  superata  da  coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi  sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 9, commi 7 e 8, del decreto  ministeriale
20 aprile 2020 n. 201. 
    7. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 
    8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  dell'art.  8  del  decreto
dipartimentale n. 499  del  21  aprile  2020,  la  commissione  ha  a
disposizione 100 punti per la  prova  pratica  e  100  punti  per  il
colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell'articolo  citato.  Il
voto  della  prova  orale  e'  dato  dalla  media  aritmetica   delle
rispettive valutazioni. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100. 
    9.  Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  possono
utilizzare  carta  da  scrivere  e   penne   messe   a   disposizione
dall'amministrazione. E' vietato  invece  introdurre  nella  sede  di
esame appunti,  libri,  dizionari,  testi  di  legge,  pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni  portatili  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla  trasmissione  di  dati.  E'  fatto,  altresi',
divieto ai  candidati  di  comunicare  tra  loro  verbalmente  o  per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con
gli incaricati della vigilanza e con i componenti  della  commissione
esaminatrice.  In  caso  di  violazione   e'   disposta   l'immediata
esclusione dal concorso.