Art. 6 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. I quesiti della  prova  scritta  sono  predisposti  a  livello
nazionale dal Ministero che si avvale di una o piu' universita' e  di
una commissione nazionale incaricata  di  valutare  la  congruita'  e
l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di  riferimento  per
la valutazione della prova orale. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.  Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la  propria
prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.