IL SEGRETARIO GENERALE 
                   della giustizia amministrativa 
 
    Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80,  recante  misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia, e  in  particolare  il  capo  II  del  titolo  II  nonche'
l'Allegato 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n.  184,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  Pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    Visto  l'art.  16-octies,  commi   1-bis   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,  inserito
dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visti  i  Contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Vista  la  declaratoria  dei   profili   professionali   di   cui
all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni nella legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto  n.  198  del  14  giugno  2021  del  Segretario
generale  della  Giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento  a
tempo pieno e  determinato  di  un  primo  scaglione  di:  centoventi
funzionari  amministrativi  (Area  III  -   F1);   sette   funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici  (Area  III  -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e  prova
scritta,  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e  determinato   di
centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti  parte
del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11,
comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da
assegnare agli uffici per il processo nella misura e con  il  profilo
di seguito indicati: 
      a)  centoventi  funzionari  amministrativi,  Area  III,  fascia
retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); 
      b) sette funzionari informatici, Area III,  fascia  retributiva
F1 (cod. concorso «GA200»); 
      c) tre funzionari statistici, Area III, fascia  retributiva  F1
(cod. concorso «GA300»); 
      d)  trentotto   assistenti   informatici,   Area   II,   fascia
retributiva F2 (cod. concorso «GA400»). 
    2. Le unita' di personale, di cui al comma  1,  sono  distribuite
presso  le  sedi  degli  Uffici  giudiziari  e   centrali,   per   il
potenziamento degli Uffici del  processo,  ai  fini  della  riduzione
delle pendenze e per  il  monitoraggio  della  progressiva  riduzione
dell'arretrato, come di seguito indicato: 
      a)  centoventi   funzionari   amministrativi   (cod.   concorso
«GA100»), da assegnare all'Ufficio del processo  presso  le  seguenti
sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro
posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, quaranta posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, sei posti; 
        iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro
posti; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la  Campania,  sede
di Napoli, nove posti; 
        vi)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, cinque posti; 
        vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sede
di Palermo, dieci posti; 
        viii) Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione staccata di Catania, dodici posti; 
      b) sette funzionari  informatici  (cod.  concorso  «GA200»)  da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; 
      c)  tre  funzionari  statistici  (cod.  concorso  «GA300»)   da
assegnare  al  Consiglio  di  Stato,  Segretariato   generale   della
Giustizia amministrativa; 
      d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»)  da
assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi: 
        i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti; 
        ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede  di
Roma, nove posti; 
        iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede di Milano, due posti; 
        iv) Tribunale amministrativo regionale  per  il  Veneto,  due
posti; 
        v) Tribunale amministrativo regionale per la  Campania,  sede
di Napoli, cinque posti; 
        vi)  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania,
sezione staccata di Salerno, due posti; 
        vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sede
di Palermo, cinque posti; 
        viii) Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione staccata di Catania, cinque posti. 
    3. L'assunzione delle unita' del contingente del personale di cui
al comma 1 e' prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di
lavoro e' pari a trenta mesi.