IL SEGRETARIO GENERALE della giustizia amministrativa Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il capo II del titolo II nonche' l'Allegato 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Visti i Contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un primo scaglione di: centoventi funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici per il processo nella misura e con il profilo di seguito indicati: a) centoventi funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); b) sette funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA200»); c) tre funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA300»); d) trentotto assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»). 2. Le unita' di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso le sedi degli Uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di seguito indicato: a) centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), da assegnare all'Ufficio del processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, quaranta posti; iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sei posti; iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro posti; v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, nove posti; vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, cinque posti; vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dieci posti; viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dodici posti; b) sette funzionari informatici (cod. concorso «GA200») da assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; c) tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») da assegnare al Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia amministrativa; d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400») da assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nove posti; iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, due posti; iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti; v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, cinque posti; vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, due posti; vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, cinque posti; viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, cinque posti. 3. L'assunzione delle unita' del contingente del personale di cui al comma 1 e' prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi.